Art. 33.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.
      2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede ai sensi di quanto previsto dagli articoli 30 e 32.